Obbligo uso mascherina all’aperto

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COVID-19, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO

🔴#CORONAVIRUS: a conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, ho firmato l’ordinanza n.72. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

🖊Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore.

🔵Ecco in sintesi i contenuti dell’ordinanza:

1) Sono ulteriormente confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°.
2) È disposto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.
3) È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.
4) Si richiamano tutti gli esercenti alla stretta osservanza delle misure di sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da “contatto stretto”, vi è l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo.

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